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Gli edifici nZEB sono obbligatori

Gli immobili nuovi o soggetti ad una ristrutturazione importante di primo livello dovranno essere a fabbisogno di energia quasi zero

Gli edifici nZEB sono obbligatori
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Con l’arrivo del 2021 gli edifici nZEB sono obbligatori in tutta Italia. Tutti gli edifici nuovi oppure soggetti ad una ristrutturazione importante di primo livello dovranno essere a fabbisogno di energia quasi zero (ovvero nZEB). Guardando ai numeri degli anni antecedenti all’introduzione del Superbonus emerge come tale tipologia di costruzioni sia in crescita. Tuttavia è riferita per la maggior parte a nuove costruzioni ad uso residenziale, con pochi casi di ristrutturazione (e in prevalenza di edifici scolastici). La maxi-agevolazione al 110% promette di sparigliare le carte in tavola. Dato che la presenza di questo incentivo fiscale, congiuntamente agli altri già disponibili, ha fatto aumentare esponenzialmente la richiesta di intervenire su edifici esistenti con ristrutturazioni importanti. Si attende una rivoluzione, che, si spera, potremo toccare con mano nel futuro prossimo.
Facciamo un passo indietro, andando a comprendere la definizione di nZEB.

Gli edifici nZEB, energia quasi zero

Parliamo di edifici a energia quasi zero. Definiti come ad altissima prestazione energetica in cui fabbisogno molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta in situ. L’espressione nZEB è l’acronimo inglese di Nearly Zero Energy Building e va ricordato che non esistono ricette predefinite per la realizzazione di un nZEB. Piuttosto si può parlare di combinazioni di tecnologie adeguate e dettate da fattori economici, climatici, tipologici e comportamentali. Tra queste troviamo isolamento, inerzia termica, vetri selettivi, daylighting, controllo solare, automazione e controllo, impianti efficienti (HVAC) compresi teleriscaldamento e teleraffrescamento, illuminazione, fotovoltaico, solare termico, microeolico e biomasse. Secondo la normativa dunque un edificio nZEB ha un fabbisogno energetico molto basso o nullo sia in regime invernale che in quello estivo.

Due livelli di ristrutturazioni

E’ utile infine accendere i riflettori sui due livelli delle ristrutturazioni. Si ha una ristrutturazione di primo livello quando l’intervento, oltre a interessare l’involucro con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio. Discorso diverso per le ristrutturazioni di secondo livello. In questo caso l’intervento riguarda l’involucro con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva.

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