Che cosa è l attestato di prestazione energetica?

Si tratta di un documento che qualifica energeticamente l’edificio attraverso la valutazione dei suoi consumi

Che cosa è l attestato di prestazione energetica?
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Che cosa è l attestato di prestazione energetica degli edifici? E’ stata introdotta in Italia dal D. Lgs. n. 192 del 19 agosto del 2005, recependo la direttiva europea 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia. Si tratta di un documento che qualifica energeticamente l’edificio attraverso la valutazione dei suoi consumi (in analogia a quanto avviene con gli elettrodomestici). Ha anche lo scopo di individuare e promuovere gli interventi di miglioramento più efficaci e convenienti. In sostanza è uno strumento di controllo che sintetizza con una scala dalla A4 (più efficiente) alla G (meno efficiente) le prestazioni energetiche degli edifici.

Che cosa è l attestato di prestazione energetica?

La redazione dell'A.P.E. (Attestato prestazione energetica) è obbligatoria per i nuovi edifici, per quelli preesistenti invece, l’obbligo scatta al momento della compravendita o della locazione dell’unità immobiliare. Anche nei casi di trasferimento di proprietà a titolo gratuito (donazioni in vita) bisogna dotare l’immobile di A.P.E., è escluso solo il trasferimento per successione. L’Attestato si sta dimostrando uno strumento molto utile sia per l’acquirente/locatario che così è preliminarmente informato sul consumo energetico del bene che sta trattando, sia per il venditore che può aumentarne il valore se l’edificio è inserito nelle classi ad alto risparmio energetico. E’ bene ricordarsi poi, che l'Attestato ha la durata di 10 anni e va aggiornato se l’immobile è sottoposto a lavori di riqualificazione o ristrutturazione che modificano la prestazione energetica dell'immobile. Come ad esempio nei casi di sostituzione degli infissi, della caldaia oppure tutti i lavori di coibentazione dell’involucro edilizio.

Chi è escluso dall’obbligatorietà?

Sono esclusi dall’obbligatorietà dell’attestato di prestazione energetica e di conseguenza anche dell’obbligo di allegarlo al contratto di locazione o vendita i seguenti immobili. Parliamo di box, cantine, autorimesse per i quali non è necessario garantire un comfort abitativo, i fabbricati isolati di superficie inferiore ai 50 mq, i ruderi e altre tipologie molto particolari (luoghi di culto, monumenti, etc). Si veda al riguardo il Testo del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63. L'A.P.E. deve essere redatto da un certificatore energetico che solitamente è un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti come l'architetto, l'ingegnere e il geometra.

Da dove si parte?

Ma che cosa è l attestato di prestazione energetica? Per stilarlo bisogna innanzitutto eseguire un’analisi energetica dell'immobile. Va fatta considerando le caratteristiche delle murature, degli infissi, dei consumi, degli impianti per la produzione di acqua calda, di raffrescamento, di riscaldamento degli ambienti e tener conto della presenza di eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile. In seguito il certificatore compila il documento e rilascia la Targa Energetica che sintetizza le caratteristiche energetiche dell’immobile.

Un documento da conservare

L'APE va conservato con il libretto della caldaia e in caso di trasferimento di proprietà consegnato al nuovo proprietario o al locatario. Il costo di un certificato, come per altri servizi professionali, non è soggetto a tariffazione minima decisa dagli Ordini o dagli Enti e varia a seconda della città e delle caratteristiche dell'unità immobiliare.

Sanzioni amministrative pecuniarie

Da ricordare infine che nel caso in cui nei contratti di locazione o compravendita non venga allegata la dichiarazione A.P.E. se dovuta, le parti che stipulano il contratto sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, di sanzioni amministrative pecuniarie da € 3.000 a € 18.000. Che si riduce a una sanzione da € 1.000 a € 4.000 per contratti di locazione singole unità immobiliari. E da € 500 a €2.000 per contratti di locazione singole unità immobiliare non superiori a 3 anni. L’accertamento e la contestazione viene svolta dalla Guardia di Finanza all’atto di registrazione del contratto.

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